Noi per farci riconoscere abbiamo la carta d’identità, il vino a Denominazione d’Origine invece… ha l’etichetta!!

L’etichetta, infatti, determina il primo contatto del consumatore con il vino e deve riportare chiare indicazioni e illustrazioni per fargli comprendere la vera natura del prodotto che rappresenta.

L’Unione Europea ha emanato a tale proposito una serie di regole precise in modo da creare uniformità normativa a livello europeo.

Vediamo quindi quali informazioni devono esserci sempre su un’etichetta e come devono essere riportate!

1. Nome della denominazione

Indica il nome esatto della Denominazione d’Origine così come indicato nel relativo disciplinare di produzione.

2. Menzioni specifiche tradizionali D.O.C. o D.O.C.G. (D.O.P.)

Le espressioni Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) indicano che si tratta di un prodotto altamente qualificato, ottenuto nel rispetto di norme rigorose che ne garantiscono una qualità elevata.

Queste indicazioni possono essere accompagnate o sostituite dalla sigla D.O.P. che definisce, a livello europeo, i Vini a Denominazione d’Origine.

3. Volume nominale del vino

Indicato in litri, centilitri o millilitri.

4. Annata

A partire dalla vendemmia 2010 l’indicazione dell’annata è obbligatoria per tutti i vini D.O.C.G. e D.O.C., a esclusione delle tipologie spumante, frizzante e liquoroso.

5. Indicazione dell’imbottigliatore

Deve essere sempre indicata la ragione sociale dell’imbottigliatore. Nel caso di vini spumanti, al posto dell’imbottigliatore può essere indicato il nome del produttore o del venditore.

La ragione sociale dell’imbottigliatore (o del produttore/venditore nei casi consentiti), deve essere accompagnata dal comune in cui sono collocati i locali e dallo Stato membro di appartenenza (Italia).

6. Indicazione della provenienza

Il termine “prodotto in” (o termini equivalenti come “vino di”, “prodotto di” etc) seguito dal nome dello Stato Membro, indica il territorio in cui le uve sono state vendemmiate e vinificate.

7. Indicazione del lotto

Numerazione che indica un insieme di bottiglie appartenenti alla medesima partita, prodotte in circostanze praticamente identiche. È preceduto normalmente dalla lettera “L”.

8. Contiene solfiti

Indica che il prodotto è stato trattato con allergeni quali anidride solforosa. Tale dicitura è obbligatoria quando il contenuto dei solfiti è superiore a 10 mg/litro.

9. Titolo alcolometrico effettivo

La gradazione deve essere espressa con unità o mezze unità di percentuale in volume (es. 10% vol. 10,5% vol. ) e può essere preceduta dall’espressione “titolo alcolometrico effettivo’’ o “alcole effettivo’’ o dall’abbreviazione “alc’’.

Infine, tutte le informazioni obbligatorie devono comparire o sul fronte o sul retro (l’importante è che compaiano nello stesso campo visivo), fatta eccezione per l’annata, il numero di lotto e l’informazione relativa ai solfiti che possono comparire anche sull’altro lato.

Per approfondire ancora di più: l’etichetta dei vini a Denominazione d’Origine
Clicca qui: www.federdoc.com/letichetta-dei-vini-a-denominazione-dorigine/

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